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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 7 comma 1 lettera o)
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Lettera o)

L’articolo 12 del d.lgs. n. 28 del 2010 è stato oggetto di modifiche di chiarimento e coordinamento.

Al comma 1, al fine di evitare interpretazioni potenzialmente pregiudizievoli per le parti, si è chiarito che l’accordo sottoscritto dalle parti della mediazione e dei agli avvocati, costituisce titolo esecutivo quando le stesse sono assiste “dagli avvocati”, così sostituendo l’attuale espressione “da un avvocato” che potrebbe indurre l’interprete a ritenere che un simile accordo possa essere stipulato, sottoscritto ed avere efficacia esecutiva, anche quando più parti siano assistite da un solo avvocato.

Si è inoltre chiarito, con apposito coordinamento con l’articolo 8-bis, che tra le modalità di sottoscrizione a tal fine consentite sono comprese anche quelle previste da tale disposizione.

Il comma 1-bis è stato quindi inserito per contenere, in collocazione separata, la diversa disciplina dei casi in cui, al di fuori dalle ipotesi del comma 1, l’omologa dell’accordo avviene, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale.

Il comma 2 precisa, mediante una formulazione più corretta rispetto al testo previgente, che l’omologazione dell’accordo conferisce a quest’ultimo la qualità di titolo esecutivo per procedere a espropriazione forzata, esecuzione in forma specifica e iscrizione di ipoteca giudiziale.