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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 7 comma 1 lettera i)
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Lettera i)

L’inserimento dell’articolo 8-bis nel d.lgs. n. 28 del 2010 attua il principio di delega contenuto nella lettera p) per disciplinare la mediazione in modalità telematica.

Il comma 1 prevede, per gli atti del procedimento di mediazione svolto in modalità telematica, che si debbano rispettare le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,

82 e che la loro trasmissione può avvenire avvalendosi di sistemi di posta elettronica certificata o altri servizi elettronici di recapito certificato.

Il comma 2 individua gli standard tecnici che devono essere rispettati nel caso in cui gli incontri del procedimento di mediazione si svolgano con sistemi audiovisivi a distanza e si prevede che le parti possano optare per la partecipazione agli incontri in forma mista.

Il comma 3 regola la formazione e sottoscrizione, con modalità digitale, del documento contenente il verbale e l’eventuale accordo di conciliazione, da parte del mediatore, oltre che delle parti e, nei casi previsti dalla legge, dagli avvocati che li assistono.

Il comma 4 prevede che il documento sottoscritto ai sensi del comma 3, dopo essere stato firmato dal mediatore, sia poi ritrasmesso alle parti, agli avvocati (ove nominati) e alla segreteria dell’organismo.

Il comma 5 stabilisce che l’organismo di mediazione procede alla conservazione ed esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche osservando le disposizioni di cui all’articolo 43 del codice dell’amministrazione digitale.