Capo II Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità | |
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Art. 4 | Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario |
Art. 5 | Incompatibilità |
Art. 6 | Ammissione al tirocinio |
Art. 7 | Tirocinio e conferimento dell’incarico |
Capo III Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace | |
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Art. 8 | Coordinamento ed organizzazione dell’ufficio del giudice di pace |
Art. 9 | Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace |
Art. 10 | Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo |
Art. 11 | Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali |
Art. 12 | Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali |
Art. 13 | Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace |
Art. 14 | Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace |
Capo IV Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari | |
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Art. 15 | Organizzazione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica |
Art. 16 | Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari |
Art. 17 | Attività delegabili ai vice procuratori onorari |
Capo V Della conferma nell'incarico | |
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Art. 18 | Durata dell’ufficio e conferma |
Capo VI Dell'astensione e della ricusazione | |
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Art. 19 | Astensione e ricusazione |
Capo VII Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca | |
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Art. 20 | Doveri del magistrato onorario |
Art. 21 | Decadenza, dispensa e revoca |
Capo VIII Delle riunioni periodiche e della formazione permanente | |
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Art. 22 | Formazione dei magistrati onorari |
Capo IX Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale | |
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Art. 23 | Indennità spettante ai magistrati onorari |
Art. 24 | Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale |
Art. 25 | Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS |
Art. 26 | Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi |
Capo X Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace | |
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Art. 27 | Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile |
Art. 28 | Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare |
Capo XI Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio |
Art. 29 | Durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio |
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Art. 30 | Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio |
Art. 31 | Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio |
Capo XII Disposizioni transitorie e finali | |
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Art. 32 | Disposizioni transitorie e abrogazioni |
Art. 33 | Abrogazioni |
Art. 34 | Monitoraggio |
Art. 35 | Disposizioni finanziarie e finali |
Incompatibilità
1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell’unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.
2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell’unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell’ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l’associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l’esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.
3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l’ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell’unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell’unione civile.
5. Il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.