Capo II Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità | |
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Art. 4 | Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario |
Art. 5 | Incompatibilità |
Art. 6 | Ammissione al tirocinio |
Art. 7 | Tirocinio e conferimento dell’incarico |
Capo III Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace | |
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Art. 8 | Coordinamento ed organizzazione dell’ufficio del giudice di pace |
Art. 9 | Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace |
Art. 10 | Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo |
Art. 11 | Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali |
Art. 12 | Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali |
Art. 13 | Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace |
Art. 14 | Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace |
Capo IV Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari | |
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Art. 15 | Organizzazione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica |
Art. 16 | Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari |
Art. 17 | Attività delegabili ai vice procuratori onorari |
Capo V Della conferma nell'incarico | |
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Art. 18 | Durata dell’ufficio e conferma |
Capo VI Dell'astensione e della ricusazione | |
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Art. 19 | Astensione e ricusazione |
Capo VII Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca | |
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Art. 20 | Doveri del magistrato onorario |
Art. 21 | Decadenza, dispensa e revoca |
Capo VIII Delle riunioni periodiche e della formazione permanente | |
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Art. 22 | Formazione dei magistrati onorari |
Capo IX Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale | |
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Art. 23 | Indennità spettante ai magistrati onorari |
Art. 24 | Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale |
Art. 25 | Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS |
Art. 26 | Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi |
Capo X Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace | |
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Art. 27 | Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile |
Art. 28 | Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare |
Capo XI Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio |
Art. 29 | Durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio |
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Art. 30 | Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio |
Art. 31 | Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio |
Capo XII Disposizioni transitorie e finali | |
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Art. 32 | Disposizioni transitorie e abrogazioni |
Art. 33 | Abrogazioni |
Art. 34 | Monitoraggio |
Art. 35 | Disposizioni finanziarie e finali |
Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio
1. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino al 31 dicembre 2021, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.
2. Nel corso del primo quadriennio successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai magistrati onorari di cui al medesimo comma che ne facciano richiesta con le modalità di cui al comma 3, le indennità spettano in conformità alla complessiva disciplina di cui all’articolo 23, sostituendo l’importo dell’indennità lorda annuale in misura fissa di euro 16.140, di cui al comma 2 del citato articolo 23, con l’importo annuo di euro 24.210; resta ferma l’applicazione delle altre disposizioni contenute nel predetto articolo. In tal caso quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applica in relazione a tre, invece che a due, giorni a settimana.
3. I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per il regime previsto dal comma 2 con istanza trasmessa al capo dell’Ufficio entro il termine di sei mesi prima della scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di cui al presente comma è perentorio. Relativamente all’ufficio del giudice di pace l’istanza è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio. Il capo dell’ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le istanze ricevute.
4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni del Capo IX.
5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta data.