Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo
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Capo I Disposizioni generali
Art. 1Magistratura onoraria
Art. 2Istituzione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
Art. 3Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell’ufficio del giudice di pace
Capo II Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità
Art. 4Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario
Art. 5 Incompatibilità
Art. 6Ammissione al tirocinio
Art. 7Tirocinio e conferimento dell’incarico
Capo III Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace
Art. 8Coordinamento ed organizzazione dell’ufficio del giudice di pace
Art. 9Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
Art. 10Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo
Art. 11Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali
Art. 12Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali
Art. 13Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace
Art. 14Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace
Capo IV Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari
Art. 15Organizzazione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
Art. 16Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari
Art. 17 Attività delegabili ai vice procuratori onorari
Capo V Della conferma nell'incarico
Art. 18Durata dell’ufficio e conferma
Capo VI Dell'astensione e della ricusazione
Art. 19Astensione e ricusazione
Capo VII Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca
Art. 20Doveri del magistrato onorario
Art. 21Decadenza, dispensa e revoca
Capo VIII Delle riunioni periodiche e della formazione permanente
Art. 22Formazione dei magistrati onorari
Capo IX Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale
Art. 23 Indennità spettante ai magistrati onorari
Art. 24 Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale
Art. 25Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS
Art. 26Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
Capo X Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace
Art. 27Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile
Art. 28Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare
Capo XI Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio
Art. 29Durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio
Art. 30Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio
Art. 31 Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio
Capo XII Disposizioni transitorie e finali
Art. 32Disposizioni transitorie e abrogazioni
Art. 33Abrogazioni
Art. 34Monitoraggio
Art. 35Disposizioni finanziarie e finali
Articolo 31

Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio

1. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino al 31 dicembre 2021, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.

2. Nel corso del primo quadriennio successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai magistrati onorari di cui al medesimo comma che ne facciano richiesta con le modalità di cui al comma 3, le indennità spettano in conformità alla complessiva disciplina di cui all’articolo 23, sostituendo l’importo dell’indennità lorda annuale in misura fissa di euro 16.140, di cui al comma 2 del citato articolo 23, con l’importo annuo di euro 24.210; resta ferma l’applicazione delle altre disposizioni contenute nel predetto articolo. In tal caso quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applica in relazione a tre, invece che a due, giorni a settimana.

3. I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per il regime previsto dal comma 2 con istanza trasmessa al capo dell’Ufficio entro il termine di sei mesi prima della scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di cui al presente comma è perentorio. Relativamente all’ufficio del giudice di pace l’istanza è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio. Il capo dell’ufficio trasmette immediatamente al Ministero della giustizia le istanze ricevute.

4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3, per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari di cui al comma 1 si applicano, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni del Capo IX.

5. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta data.