| Capo II Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità | |
|---|---|
| Art. 4 | Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario |
| Art. 5 | Incompatibilità |
| Art. 6 | Ammissione al tirocinio |
| Art. 7 | Tirocinio e conferimento dell’incarico |
| Capo III Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace | |
|---|---|
| Art. 8 | Coordinamento ed organizzazione dell’ufficio del giudice di pace |
| Art. 9 | Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace |
| Art. 10 | Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo |
| Art. 11 | Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali |
| Art. 12 | Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali |
| Art. 13 | Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace |
| Art. 14 | Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace |
| Capo IV Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari | |
|---|---|
| Art. 15 | Organizzazione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica |
| Art. 16 | Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari |
| Art. 17 | Attività delegabili ai vice procuratori onorari |
| Capo V Della conferma nell'incarico | |
|---|---|
| Art. 18 | Durata dell’ufficio e conferma |
| Capo VI Dell'astensione e della ricusazione | |
|---|---|
| Art. 19 | Astensione e ricusazione |
| Capo VII Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca | |
|---|---|
| Art. 20 | Doveri del magistrato onorario |
| Art. 21 | Decadenza, dispensa e revoca |
| Capo VIII Delle riunioni periodiche e della formazione permanente | |
|---|---|
| Art. 22 | Formazione dei magistrati onorari |
| Capo IX Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale | |
|---|---|
| Art. 23 | Indennità spettante ai magistrati onorari |
| Art. 24 | Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale |
| Art. 25 | Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS |
| Art. 26 | Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi |
| Capo X Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace | |
|---|---|
| Art. 27 | Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile |
| Art. 28 | Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare |
| Capo XI Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio | |
| Art. 29 | Durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio |
|---|---|
| Art. 30 | Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio |
| Art. 31 | Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio |
| Capo XII Disposizioni transitorie e finali | |
|---|---|
| Art. 32 | Disposizioni transitorie e abrogazioni |
| Art. 33 | Abrogazioni |
| Art. 34 | Monitoraggio |
| Art. 35 | Disposizioni finanziarie e finali |
1. All’allegato, denominato «Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari», al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 95-bis è inserito il seguente: «Art. 95-ter. - Sono emessi dal giudice di pace, a condizione che il conservatore abbia espresso, senza osservazioni, una valutazione di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e sui documenti allegati, i decreti tavolari relativi a: a) contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto esclusivamente il trasferimento della proprietà di un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali è concesso un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca sull’immobile trasferito; b) ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico.»;
b) all’articolo 130-ter, dopo le parole: «giudice tavolare,» sono inserite le seguenti: «nonché avverso il decreto tavolare emesso dal giudice di pace».