Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo
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Capo I Disposizioni generali
Art. 1Magistratura onoraria
Art. 2Istituzione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
Art. 3Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell’ufficio del giudice di pace
Capo II Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità
Art. 4Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario
Art. 5 Incompatibilità
Art. 6Ammissione al tirocinio
Art. 7Tirocinio e conferimento dell’incarico
Capo III Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace
Art. 8Coordinamento ed organizzazione dell’ufficio del giudice di pace
Art. 9Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
Art. 10Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo
Art. 11Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali
Art. 12Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali
Art. 13Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace
Art. 14Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace
Capo IV Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari
Art. 15Organizzazione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
Art. 16Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari
Art. 17 Attività delegabili ai vice procuratori onorari
Capo V Della conferma nell'incarico
Art. 18Durata dell’ufficio e conferma
Capo VI Dell'astensione e della ricusazione
Art. 19Astensione e ricusazione
Capo VII Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca
Art. 20Doveri del magistrato onorario
Art. 21Decadenza, dispensa e revoca
Capo VIII Delle riunioni periodiche e della formazione permanente
Art. 22Formazione dei magistrati onorari
Capo IX Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale
Art. 23 Indennità spettante ai magistrati onorari
Art. 24 Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale
Art. 25Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS
Art. 26Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
Capo X Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace
Art. 27Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile
Art. 28Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare
Capo XI Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio
Art. 29Durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio
Art. 30Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio
Art. 31 Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio
Capo XII Disposizioni transitorie e finali
Art. 32Disposizioni transitorie e abrogazioni
Art. 33Abrogazioni
Art. 34Monitoraggio
Art. 35Disposizioni finanziarie e finali
Articolo 18
Durata dell’ufficio e conferma

1. L’incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni. Alla scadenza, l’incarico può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio.

2. L’incarico di magistrato onorario non può, comunque, essere svolto per più di otto anni complessivi, anche non consecutivi, includendo nel computo l’attività comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati tra quelli disciplinati dal presente decreto.

3. In ogni caso, l’incarico cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. La domanda di conferma è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al capo dell’ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario esercita la funzione. Relativamente all’ufficio del giudice di pace la domanda di conferma è presentata al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio. La domanda è trasmessa alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

5. Unitamente alla domanda, sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:

a) un rapporto del capo dell’ufficio o del coordinatore dell’ufficio del giudice di pace sull’attività svolta e relativo alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza, all’impegno ed ai requisiti dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio nonché sulla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all’articolo 22, commi 1 e 2;

b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati ai fini della redazione del rapporto di cui alla lettera a);

c) le relazioni redatte dai magistrati professionali che il magistrato onorario coadiuva a norma degli articoli 10, comma 10, e 16, comma 1;

d) l’autorelazione del magistrato onorario;

e) le statistiche comparate sull’attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, ed ogni altro documento ritenuto utile.

6. Ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 5, lettera a), sono esaminati, a campione, almeno venti verbali di udienza e venti provvedimenti, relativi al periodo oggetto di valutazione. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario stabilisce i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti.

7. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 5, il parere di cui al comma 8, lettera c), e l’attestazione della struttura della formazione decentrata di cui all’articolo 22, comma 3, esprime, con riguardo al magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, se necessario previa audizione dell’interessato, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura.

8. Il giudizio è espresso a norma dell’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed è reso sulla base degli elementi di cui ai commi 5 e 6, nonché dei seguenti, ulteriori elementi:

a) l’effettiva partecipazione alle attività di formazione organizzate ai sensi dell’articolo 22, comma 3, salvo che l’assenza dipenda da giustificato motivo;

b) l’effettiva partecipazione alle riunioni periodiche di cui all’articolo 22;

c) il parere del consiglio dell’ordine territoriale forense del circondario in cui ha sede l’ufficio presso il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni, nel quale sono indicati i fatti specifici incidenti sulla idoneità a svolgere le funzioni, con particolare riguardo, se esistenti, alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

9. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma.

10. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto.

11. È valutato negativamente ai fini della conferma nell’incarico l’aver privilegiato la definizione di procedimenti di natura seriale, salvo che non risponda a specifiche esigenze dell’ufficio.

12. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di conferma nell’incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al presente articolo. La procedura di conferma deve definirsi entro dodici mesi dalla scadenza del quadriennio. Se la conferma non è disposta nel rispetto del termine di cui al secondo periodo, il magistrato onorario non può esercitare le funzioni giudiziarie onorarie, nè svolgere i compiti e le attività previsti dalle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente decreto, con sospensione dall’indennità, sino all’adozione del decreto di cui al comma 10.

13. La conferma dell’incarico produce effetti con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio già decorso. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari in servizio a norma del comma 12, primo periodo, cessano dall’incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.

14. Ai magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni le funzioni e i compiti attribuitigli è riconosciuta preferenza, a parità di merito, a norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.