Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo
Menu
Capo I Disposizioni generali
Art. 1Magistratura onoraria
Art. 2Istituzione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
Art. 3Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell’ufficio del giudice di pace
Capo II Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità
Art. 4Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario
Art. 5 Incompatibilità
Art. 6Ammissione al tirocinio
Art. 7Tirocinio e conferimento dell’incarico
Capo III Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace
Art. 8Coordinamento ed organizzazione dell’ufficio del giudice di pace
Art. 9Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
Art. 10Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo
Art. 11Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali
Art. 12Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali
Art. 13Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace
Art. 14Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace
Capo IV Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari
Art. 15Organizzazione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
Art. 16Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari
Art. 17 Attività delegabili ai vice procuratori onorari
Capo V Della conferma nell'incarico
Art. 18Durata dell’ufficio e conferma
Capo VI Dell'astensione e della ricusazione
Art. 19Astensione e ricusazione
Capo VII Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca
Art. 20Doveri del magistrato onorario
Art. 21Decadenza, dispensa e revoca
Capo VIII Delle riunioni periodiche e della formazione permanente
Art. 22Formazione dei magistrati onorari
Capo IX Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale
Art. 23 Indennità spettante ai magistrati onorari
Art. 24 Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale
Art. 25Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS
Art. 26Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
Capo X Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace
Art. 27Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile
Art. 28Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare
Capo XI Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio
Art. 29Durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio
Art. 30Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio
Art. 31 Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio
Capo XII Disposizioni transitorie e finali
Art. 32Disposizioni transitorie e abrogazioni
Art. 33Abrogazioni
Art. 34Monitoraggio
Art. 35Disposizioni finanziarie e finali
Articolo 27
Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro primo sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all’articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «trentamila»;

b) al secondo comma, la parola: «ventimila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;

c) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) per le cause relative ad apposizione di termini;»; 2) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell’articolo 71-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile;»; 3) dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti: «3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni; 3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice; 3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile; 3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile; 3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile; 3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile; 3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali; 3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile; 3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»;

d) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il giudice di pace è altresì competente, purché il valore della controversia, da determinarsi a norma dell’articolo 15, non sia superiore a trentamila euro: 1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari; 2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile; 3) per le cause in materia di accessione; 4) per le cause in materia di superficie. Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un’altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.»; 2) dopo l’articolo 15 è inserito il seguente: «Art. 15-bis (Esecuzione forzata). - Per l’espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace. Per l’espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale. Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano, per l’espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse. Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il tribunale.»; 3) all’articolo 113, secondo comma, la parola: «millecento» è sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»; b) al libro terzo, titolo II, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all’articolo 513, terzo comma, le parole: «Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice di pace»; 2) all’articolo 518, sesto comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 3) all’articolo 519, primo comma, le parole: «presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»; 4) all’articolo 520, primo comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 5) all’articolo 521-bis, quinto comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 6) all’articolo 543, la parola: «tribunale», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «giudice»; c) al libro quarto, titolo IV, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all’articolo 763, primo comma, dopo le parole: «dal giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»; 2) all’articolo 764, primo comma, dopo le parole: «al giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»; 3) all’articolo 765, secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; b) il secondo periodo è soppresso; 4) all’articolo 769 la parola: «tribunale» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro secondo sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all’articolo 485, primo comma, secondo periodo, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 2) all’articolo 620 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: «tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»;

b) al sesto comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 3) all’articolo 621, primo comma, le parole: «tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace del luogo»; 4) all’articolo 736, secondo comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace». b) al libro quarto sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all’articolo 1211 la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 2) all’articolo 1514, primo comma, la parola: «tribunale» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; 3) all’articolo 1515, terzo comma, le parole: «dal tribunale» sono sostitute dalle seguenti: «dal giudice di pace»; 4) all’articolo 1841, la parola: «tribunale» è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «giudice di pace».

3. Alle disposizioni per l’attuazione del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 51-bis, le parole: «620, secondo e sesto comma, 621, primo comma,», nonché le parole: «e 736, secondo comma,» sono soppresse;

b) all’articolo 57, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni previste dall’articolo 849 del codice sono di competenza del tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a norma dell’articolo 7, quarto comma, del codice di procedura civile.»;

c) all’articolo 57-bis, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»;

d) dopo l’articolo 60 sono inseriti i seguenti: «Art. 60-bis. - Le domande previste dall’articolo 1105, quarto comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace. Art. 60-ter. - Sull’impugnazione del regolamento e delle deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice, è competente il giudice di pace.»;

e) all’articolo 64, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, le parole: «il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Contro il provvedimento del giudice di pace può essere proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.»;

f) l’articolo 73-bis è abrogato;

g) all’articolo 77, secondo comma, la parola: «pretore» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;

h) all’articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, le parole: «dal presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739 del codice di procedura civile.».

4. All’articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «presidente del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».

5. All’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: «la corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale».