Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo
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Capo I Disposizioni generali
Art. 1Magistratura onoraria
Art. 2Istituzione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
Art. 3Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell’ufficio del giudice di pace
Capo II Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità
Art. 4Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario
Art. 5 Incompatibilità
Art. 6Ammissione al tirocinio
Art. 7Tirocinio e conferimento dell’incarico
Capo III Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace
Art. 8Coordinamento ed organizzazione dell’ufficio del giudice di pace
Art. 9Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
Art. 10Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo
Art. 11Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali
Art. 12Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali
Art. 13Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace
Art. 14Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace
Capo IV Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari
Art. 15Organizzazione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
Art. 16Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari
Art. 17 Attività delegabili ai vice procuratori onorari
Capo V Della conferma nell'incarico
Art. 18Durata dell’ufficio e conferma
Capo VI Dell'astensione e della ricusazione
Art. 19Astensione e ricusazione
Capo VII Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca
Art. 20Doveri del magistrato onorario
Art. 21Decadenza, dispensa e revoca
Capo VIII Delle riunioni periodiche e della formazione permanente
Art. 22Formazione dei magistrati onorari
Capo IX Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale
Art. 23 Indennità spettante ai magistrati onorari
Art. 24 Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale
Art. 25Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS
Art. 26Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
Capo X Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace
Art. 27Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile
Art. 28Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare
Capo XI Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio
Art. 29Durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio
Art. 30Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio
Art. 31 Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio
Capo XII Disposizioni transitorie e finali
Art. 32Disposizioni transitorie e abrogazioni
Art. 33Abrogazioni
Art. 34Monitoraggio
Art. 35Disposizioni finanziarie e finali
Articolo 4
Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario

1. Per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) essere di condotta incensurabile;

d) idoneità fisica e psichica;

e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;

f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

g) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.

2. Non può essere conferito l’incarico a coloro che:

a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;

c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall’ordinamento di appartenenza;

d) sono stati collocati in quiescenza;

e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;

f) non sono stati confermati nell’incarico di magistrato onorario, a norma dell’articolo 18; o è stata disposta nei loro confronti la revoca dell’incarico, a norma dell’articolo 21.

3. Costituiscono titolo di preferenza, nell’ordine:

a) l’esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);

b) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all’articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell’incarico di magistrato onorario;

f) l’esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell’insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell’ordine:

a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;

b) la minore età anagrafica;

c) il più elevato voto di laurea.