Capo II Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità | |
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Art. 4 | Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario |
Art. 5 | Incompatibilità |
Art. 6 | Ammissione al tirocinio |
Art. 7 | Tirocinio e conferimento dell’incarico |
Capo III Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace | |
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Art. 8 | Coordinamento ed organizzazione dell’ufficio del giudice di pace |
Art. 9 | Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace |
Art. 10 | Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo |
Art. 11 | Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali |
Art. 12 | Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali |
Art. 13 | Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace |
Art. 14 | Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace |
Capo IV Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari | |
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Art. 15 | Organizzazione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica |
Art. 16 | Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari |
Art. 17 | Attività delegabili ai vice procuratori onorari |
Capo V Della conferma nell'incarico | |
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Art. 18 | Durata dell’ufficio e conferma |
Capo VI Dell'astensione e della ricusazione | |
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Art. 19 | Astensione e ricusazione |
Capo VII Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca | |
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Art. 20 | Doveri del magistrato onorario |
Art. 21 | Decadenza, dispensa e revoca |
Capo VIII Delle riunioni periodiche e della formazione permanente | |
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Art. 22 | Formazione dei magistrati onorari |
Capo IX Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale | |
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Art. 23 | Indennità spettante ai magistrati onorari |
Art. 24 | Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale |
Art. 25 | Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS |
Art. 26 | Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi |
Capo X Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace | |
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Art. 27 | Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile |
Art. 28 | Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare |
Capo XI Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio |
Art. 29 | Durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio |
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Art. 30 | Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio |
Art. 31 | Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio |
Capo XII Disposizioni transitorie e finali | |
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Art. 32 | Disposizioni transitorie e abrogazioni |
Art. 33 | Abrogazioni |
Art. 34 | Monitoraggio |
Art. 35 | Disposizioni finanziarie e finali |
1. Per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) essere di condotta incensurabile;
d) idoneità fisica e psichica;
e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;
f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
g) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Non può essere conferito l’incarico a coloro che:
a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall’ordinamento di appartenenza;
d) sono stati collocati in quiescenza;
e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;
f) non sono stati confermati nell’incarico di magistrato onorario, a norma dell’articolo 18; o è stata disposta nei loro confronti la revoca dell’incarico, a norma dell’articolo 21.
3. Costituiscono titolo di preferenza, nell’ordine:
a) l’esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);
b) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
c) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
d) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università;
e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all’articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell’incarico di magistrato onorario;
f) l’esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
i) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell’insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.
4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell’ordine:
a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;
b) la minore età anagrafica;
c) il più elevato voto di laurea.