Capo II Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità | |
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Art. 4 | Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario |
Art. 5 | Incompatibilità |
Art. 6 | Ammissione al tirocinio |
Art. 7 | Tirocinio e conferimento dell’incarico |
Capo III Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace | |
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Art. 8 | Coordinamento ed organizzazione dell’ufficio del giudice di pace |
Art. 9 | Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace |
Art. 10 | Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo |
Art. 11 | Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali |
Art. 12 | Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali |
Art. 13 | Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace |
Art. 14 | Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace |
Capo IV Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari | |
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Art. 15 | Organizzazione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica |
Art. 16 | Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari |
Art. 17 | Attività delegabili ai vice procuratori onorari |
Capo V Della conferma nell'incarico | |
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Art. 18 | Durata dell’ufficio e conferma |
Capo VI Dell'astensione e della ricusazione | |
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Art. 19 | Astensione e ricusazione |
Capo VII Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca | |
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Art. 20 | Doveri del magistrato onorario |
Art. 21 | Decadenza, dispensa e revoca |
Capo VIII Delle riunioni periodiche e della formazione permanente | |
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Art. 22 | Formazione dei magistrati onorari |
Capo IX Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale | |
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Art. 23 | Indennità spettante ai magistrati onorari |
Art. 24 | Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale |
Art. 25 | Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS |
Art. 26 | Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi |
Capo X Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace | |
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Art. 27 | Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile |
Art. 28 | Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare |
Capo XI Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio |
Art. 29 | Durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio |
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Art. 30 | Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio |
Art. 31 | Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio |
Capo XII Disposizioni transitorie e finali | |
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Art. 32 | Disposizioni transitorie e abrogazioni |
Art. 33 | Abrogazioni |
Art. 34 | Monitoraggio |
Art. 35 | Disposizioni finanziarie e finali |
1. Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell’ufficio per il processo e che non rientrano nella categoria indicata all’articolo 9, comma 4, può essere assegnata, nei limiti di cui al comma 5, la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni e, per situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure organizzative diverse:
a) il tribunale o una sua sezione presenta vacanze di posti in organico, assenze non temporanee di magistrati o esoneri parziali o totali dal servizio giudiziario tali da ridurre di oltre il trenta per cento l’attività dei giudici professionali assegnati al tribunale o alla sezione;
b) il numero dei procedimenti civili pendenti rispetto ai quali è stato superato il termine di ragionevole durata di cui alla legge 19 marzo 2001, n. 89, rilevato alla data di cui al comma 9, è superiore di almeno il cinquanta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti civili pendenti innanzi al medesimo tribunale ovvero il numero dei procedimenti penali rispetto ai quali è stato superato il predetto termine, rilevato alla medesima data, è superiore di almeno il quaranta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti penali pendenti dinanzi al medesimo ufficio, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura;
c) il numero medio dei procedimenti civili pendenti per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla data di cui al comma 9, supera di almeno il settanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti civili pendenti per ciascun giudice professionale di tribunale ovvero il numero medio dei procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di almeno il cinquanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici;
d) il numero medio dei procedimenti civili sopravvenuti annuali per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla data di cui al comma 9, supera di almeno il settanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti civili sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale di tribunale ovvero il numero medio dei procedimenti penali sopravvenuti annuali per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di almeno il cinquanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti penali sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici.
2. Quando la condizione di cui al comma 1, lettera a), ricorre per una sezione del tribunale, ai giudici onorari di pace possono essere assegnati esclusivamente i procedimenti devoluti alla medesima sezione.
3. L’individuazione dei giudici onorari ai quali assegnare la trattazione di procedimenti a norma del comma 1 è effettuata con i criteri di cui all’articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande, previsti dal comma 5 del predetto articolo.
4. I criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace a norma del presente articolo sono determinati nella proposta tabellare di cui all’articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
5. In ogni caso, il numero dei procedimenti civili e penali assegnati a ciascun giudice onorario di pace a norma del presente articolo non può essere superiore ad un terzo del numero medio nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per quello penale, dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale.
6. Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace:
a) per il settore civile: 1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell’articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare; 2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace; 3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie; 4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare; 5) i procedimenti in materia di famiglia;
b) per il settore penale: 1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale; 2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare; 3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace; 4) i procedimenti di cui all’articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio.
7. L’assegnazione degli affari, in attuazione dei criteri di cui al comma 4, è effettuata dal presidente del tribunale non oltre la scadenza del termine perentorio di sei mesi dal verificarsi della condizione di cui alla lettera
a) del comma 1 ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 e può riguardare esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. Il provvedimento di assegnazione degli affari, corredato delle relative statistiche e degli altri documenti necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ivi compresa la non adottabilità di misure organizzative diverse, è trasmesso, previo parere del Consiglio giudiziario nella composizione di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione.
8. L’assegnazione può essere mantenuta per un periodo non superiore a tre anni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 7 anche quando siano venute meno le condizioni di cui al comma 1. L’assegnazione non può essere nuovamente disposta, anche relativamente a giudici onorari di pace diversi, prima che siano decorsi tre anni dalla scadenza del triennio di cui al primo periodo, salvo che nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a).
9. Con cadenza annuale il Ministero della giustizia rende noti i dati necessari ai fini dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 1, rilevandoli alla data del 30 giugno di ciascun anno.
10. Entro dodici mesi dall’approvazione del provvedimento di assegnazione degli affari fondato sulla sussistenza di vacanze di posti in organico ai sensi del comma 1, lettera a), il Consiglio superiore della magistratura delibera la copertura dei posti vacanti in modo da far venir meno la condizione di cui alla predetta lettera.