Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo
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Capo I Disposizioni generali
Art. 1Magistratura onoraria
Art. 2Istituzione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
Art. 3Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell’ufficio del giudice di pace
Capo II Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità
Art. 4Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario
Art. 5 Incompatibilità
Art. 6Ammissione al tirocinio
Art. 7Tirocinio e conferimento dell’incarico
Capo III Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace
Art. 8Coordinamento ed organizzazione dell’ufficio del giudice di pace
Art. 9Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
Art. 10Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo
Art. 11Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali
Art. 12Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali
Art. 13Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace
Art. 14Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace
Capo IV Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari
Art. 15Organizzazione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
Art. 16Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari
Art. 17 Attività delegabili ai vice procuratori onorari
Capo V Della conferma nell'incarico
Art. 18Durata dell’ufficio e conferma
Capo VI Dell'astensione e della ricusazione
Art. 19Astensione e ricusazione
Capo VII Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca
Art. 20Doveri del magistrato onorario
Art. 21Decadenza, dispensa e revoca
Capo VIII Delle riunioni periodiche e della formazione permanente
Art. 22Formazione dei magistrati onorari
Capo IX Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale
Art. 23 Indennità spettante ai magistrati onorari
Art. 24 Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale
Art. 25Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS
Art. 26Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
Capo X Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace
Art. 27Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile
Art. 28Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare
Capo XI Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio
Art. 29Durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio
Art. 30Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio
Art. 31 Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio
Capo XII Disposizioni transitorie e finali
Art. 32Disposizioni transitorie e abrogazioni
Art. 33Abrogazioni
Art. 34Monitoraggio
Art. 35Disposizioni finanziarie e finali
Articolo 25
Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS

1. La malattia e l’infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall’incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all’indennità prevista dall’articolo 23, per un periodo non superiore a quello previsto dall’articolo 21, comma

2. 2. La gravidanza non comporta la dispensa dall’incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all’indennità prevista dall’articolo 23, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.

3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano agli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, per i quali si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è attuata con le modalità previste dall’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile ai sensi dell’articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all’articolo 116, terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile.