Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo
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Capo I Disposizioni generali
Art. 1Magistratura onoraria
Art. 2Istituzione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
Art. 3Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell’ufficio del giudice di pace
Capo II Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità
Art. 4Requisiti per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario
Art. 5 Incompatibilità
Art. 6Ammissione al tirocinio
Art. 7Tirocinio e conferimento dell’incarico
Capo III Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace
Art. 8Coordinamento ed organizzazione dell’ufficio del giudice di pace
Art. 9Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
Art. 10Destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo
Art. 11Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali
Art. 12Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali
Art. 13Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace
Art. 14Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace
Capo IV Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari
Art. 15Organizzazione dell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
Art. 16Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari
Art. 17 Attività delegabili ai vice procuratori onorari
Capo V Della conferma nell'incarico
Art. 18Durata dell’ufficio e conferma
Capo VI Dell'astensione e della ricusazione
Art. 19Astensione e ricusazione
Capo VII Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e della revoca
Art. 20Doveri del magistrato onorario
Art. 21Decadenza, dispensa e revoca
Capo VIII Delle riunioni periodiche e della formazione permanente
Art. 22Formazione dei magistrati onorari
Capo IX Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale
Art. 23 Indennità spettante ai magistrati onorari
Art. 24 Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale
Art. 25Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l’INPS
Art. 26Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi
Capo X Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace
Art. 27Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile
Art. 28Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare
Capo XI Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio
Art. 29Durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio
Art. 30Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio
Art. 31 Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio
Capo XII Disposizioni transitorie e finali
Art. 32Disposizioni transitorie e abrogazioni
Art. 33Abrogazioni
Art. 34Monitoraggio
Art. 35Disposizioni finanziarie e finali
Articolo 17

Attività delegabili ai vice procuratori onorari

1. Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario:

a) nell’udienza dibattimentale;

b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell’intervento di cui all’articolo 655, comma 2, del medesimo codice.

2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.

3. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all’articolo 590-sexies del codice penale, il vice procuratore onorario può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di pubblico ministero:

a) nell’udienza dibattimentale;

b) nell’udienza di convalida dell’arresto di cui all’articolo 558 del codice di procedura penale;

c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell’articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale;

d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale.

4. Il vice procuratore onorario delegato può assumere le determinazioni relative all’applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l’azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell’articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell’articolo 558 del codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale.

5. Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, può redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l’assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l’interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata.

6. Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate alle direttive periodiche menzionate all’articolo 15, comma 2, e può chiedere che l’attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità.

7. Il procuratore della Repubblica, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega conferita al vice procuratore onorario.