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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 73
Articolo 73
Trattamento economico
L'impiegato in disponibilità è esonerato dal prestare servizio.
Allo stesso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.