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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 349
Articolo 349
Impiegati dei ruoli aggiunti della Corte dei conti
Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti delle carriere direttive della Corte dei conti a norma dell'art. 11 della legge 5 giugno 1951, n. 376, sono, ai sensi ed agli effetti dell'art. 348, ammessi a partecipare agli esami per la promozione alla qualifica di direttore di sezione nel ruolo transitorio di revisione della Corte, per un numero di posti non superiore a quello previsto dallo art. 9 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404 modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.