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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 178
Articolo 178
Promozioni alle qualifiche superiori a primo segretario
Le promozioni a segretario principale ed a segretario capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.