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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 237
Articolo 237
Collocamento a disposizione dei prefetti
I prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio.
I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso.
I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico
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