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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 304
Articolo 304
Stato giuridico ed economico
Al personale delle nuove costruzioni ferroviarie di cui al R.D. 4 agosto 1924 n. 1262, art. 1, e al R.D. 21 ottobre 1926, n. 1857, art. 1, si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico nonché all'avanzamento in carriera del personale delle Ferrovie dello Stato.