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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 194
Articolo 194
Promozione ad agente tecnico capo
La promozione ad agente tecnico capo è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.