Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 355
Gli uscieri invalidi di guerra sono, al compimento del quarto aumento periodico di stipendio, promossi in soprannumero alla qualifica di usciere capo mediante scrutinio per merito assoluto, indipendentemente dalle promozioni conferibili per vacanze di posti.
Gli uscieri promossi in base alle disposizioni del comma precedente e quelli che ottengono la promozione in applicazione delle altre norme vigenti sono collocati nella qualifica di usciere capo secondo l'ordine determinato rispettivamente dalla data del compimento del quarto aumento periodico di stipendio nella qualifica di usciere e da quella in cui si siano resi vacanti i posti di usciere capo.
Ove esistano invalidi di guerra che conseguono il cennato quarto aumento periodico posteriormente ad altri invalidi che li seguono nel ruolo, le promozioni sono disposte con riserva di anzianità a favore dei primi; e la riserva di anzianità ha efficacia non soltanto nei confronti dei soli invalidi ma anche nei confronti del personale non invalido che, nel frattempo, abbia ottenuto la promozione e che conserva la posizione relativa già acquisita nel ruolo di anzianità.
In corrispondenza delle promozioni conferite in soprannumero ai sensi del precedente secondo comma sono lasciati altrettanti posti vacanti nella qualifica di usciere.