Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 156
L'ispettore generale provvede, secondo le direttive del ministro e del competente direttore generale, alla vigilanza sugli organi ed uffici inferiori nonché sugli enti soggetti alla, vigilanza della, amministrazione mediante ispezioni ed altri mezzi consentiti dalla legge; riferisce all'organo dal quale dipende sull'esito delle ispezioni od inchieste affidategli; segnala tutte le irregolarità accertate formulando proposte sui provvedimenti da adottare, ed adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.
Il ministro, con proprio decreto, puo' conferire ad un ispettore generale l'incarico di sostituire il direttore generale in caso di assenza od impedimento od altro speciale incarico.
L'ispettore generale puo' essere preposto ad uffici dell'amministrazione centrale o periferici particolarmente importanti.