Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 361
(Promozioni a consigliere di 1ª classe per i posti disponibili al 30 giugno ed al 31 dicembre 1957)
La promozione a consigliere di 1ª classe per i posti disponibili fino al 31 dicembre 1957 si consegue mediante:
a) concorso per merito distinto ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) concorso per esame speciale di cui all'art. 365;
c) scrutinio per merito comparativo ai sensi dello art. 163.
Il concorso per merito distinto e quello per esame speciale sono entrambi indetti e si ritengono espletati il 30 giugno ed il 31 dicembre per i posti disponibili alle date medesime immediatamente dopo l'approvazione delle graduatorie dei due concorsi di cui alle lettere a) e b) è tenuto lo scrutinio per merito comparativo tra gli scrutinandi alle stesse date. Ove non sia possibile indire i concorsi predetti semestralmente gli stessi sono indetti al 31 dicembre e si ritengono espletati alla stessa data.
Le promozioni, salvo i casi di retroattività ai sensi dell'art. 366, sono conferite a tutti gli effetti con decorrenza dalle date indicate nel precedente comma. L'ordine di inserimento in ruolo è il seguente:
a) vincitori del concorso per merito distinto aventi anche i requisiti per partecipare al concorso per esame speciale;
b) vincitori del concorso per esame speciale, per i quali la promozione deve essere riportata, ai sensi dell'art. 366, ad. una data anteriore all'anno in cui è stato espletato il concorso e che nella graduatoria del concorso medesimo precedono i vincitori di cui alla successiva lettera d);
c) vincitori del concorso per merito distinto non aventi i requisiti per partecipare al concorso per esame speciale;
d) vincitori del concorso per esame speciale la cui promozione non è riportata a data anteriore all'anno in cui è stato espletato il concorso. Nello stesso ordine di ruolo sono collocati anche i vincitori la cui promozione, pur essendo riportata alla data anzidetta, seguono nella graduatoria del concorso un vincitore la cui promozione non puo' essere retrodatata oltre l'anno.
Per determinare il numero dei posti da conferire mediante concorso per esame speciale, si ripartiscono i posti disponibili nella qualifica, rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre, proporzionalmente tra il numero degli impiegati che hanno titolo a partecipare al concorso per esame speciale ed il numero degli impiegati che, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, e del decreto legislativo 7 aprile 1948 n. 262, e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare al concorso per merito distinto, ma non hanno i requisiti per partecipare al concorso per esame speciale.
La differenza tra i posti disponibili e quelli assegnati al concorso per esame speciale, in applicazione del precedente comma, è ripartita in ragione di un terzo al concorso per merito distinto e di due terzi allo scrutinio per merito comparativo.
Ove i posti assegnati al concorso per esame speciale non dovessero risultare sufficienti per la promozione di tutti i candidati dichiarati idonei nel concorso stesso, si fa luogo all'applicazione del soprannumero nel limite massimo del 15% della dotazione organica prevista per la qualifica di consigliere di 1ª classe. Inoltre, per gli impiegati ex combattenti, gli invalidi di guerra cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, le vedove di guerra non rimaritate e gli orfani di guerra che, per il posto occupato nella graduatoria di merito degli esami di concorso speciale, non conseguano la promozione, i posti così spettanti al concorso per esame speciale sono ulteriormente aumentati del 20% della dotazione organica dell'anzidetta qualifica.
Nei posti in soprannumero previsti nel precedente comma vanno computati quelli eventualmente già conferiti in soprannumero in applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 4.
In corrispondenza ai posti in soprannumero di cui ai precedenti commi sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.
I posti in soprannumero non utilizzati nel primo concorso possono essere conferiti nel successivo concorso per esame speciale.
L'assorbimento di detti posti è effettuato con le vacanze che si verificheranno nella qualifica dopo lo espletamento dell'ultimo concorso per esame speciale.
Gli impiegati che conseguono la sola idoneità nel concorso per esame speciale cui partecipano, hanno titolo ad essere inseriti nella graduatoria dei successivi concorsi per esame speciale in base alla votazione riportata.