Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonchè modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150
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Preambolo
1Doveri del magistrato
2Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni
3Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni
3-bis Condotta disciplinare irrilevante
3-terEstinzione dell'illecito
4Illeciti disciplinari conseguenti a reato
5Sanzioni
6Ammonimento
7Censura
8Perdita dell'anzianità
9Temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo
10Sospensione dalle funzioni
11Rimozione
12Sanzioni applicabili
13Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari
14Titolarità dell'azione disciplinare
15Termini dell'azione disciplinare
16Indagini nel procedimento disciplinare . Potere di archiviazione
17Chiusura delle indagini
18Discussione nel giudizio disciplinare
19Sentenza disciplinare
20Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale
21Sospensione cautelare obbligatoria
22Sospensione cautelare facoltativa
23Cessazione degli effetti della sospensione cautelare
24Impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura
25Revisione
25-bisCondizioni per la riabilitazione
26Modifiche all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa
27Modifiche all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa
28Modifiche all'articolo 11 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
29Modifiche agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
30Ambito di applicazione
31Abrogazioni
32Decorrenza di efficacia
32-bis Disposizioni transitorie

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, Articolo 9

Articolo 9
Temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo

1. La temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo' superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica.
2. Applicata la sanzione, il magistrato non puo' riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.