Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonchè modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150
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Preambolo
1Doveri del magistrato
2Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni
3Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni
3-bis Condotta disciplinare irrilevante
3-terEstinzione dell'illecito
4Illeciti disciplinari conseguenti a reato
5Sanzioni
6Ammonimento
7Censura
8Perdita dell'anzianità
9Temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo
10Sospensione dalle funzioni
11Rimozione
12Sanzioni applicabili
13Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari
14Titolarità dell'azione disciplinare
15Termini dell'azione disciplinare
16Indagini nel procedimento disciplinare . Potere di archiviazione
17Chiusura delle indagini
18Discussione nel giudizio disciplinare
19Sentenza disciplinare
20Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale
21Sospensione cautelare obbligatoria
22Sospensione cautelare facoltativa
23Cessazione degli effetti della sospensione cautelare
24Impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura
25Revisione
25-bisCondizioni per la riabilitazione
26Modifiche all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa
27Modifiche all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa
28Modifiche all'articolo 11 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
29Modifiche agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
30Ambito di applicazione
31Abrogazioni
32Decorrenza di efficacia
32-bis Disposizioni transitorie

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, Articolo 22

Articolo 22
Sospensione cautelare facoltativa

1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.
Nei casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'articolo 11 del codice di procedura penale.
2. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato puo' farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato.
3. La sospensione puo' essere revocata dalla Sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 4 e 5.
5. Se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare.