Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonchè modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150
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Preambolo
1Doveri del magistrato
2Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni
3Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni
3-bis Condotta disciplinare irrilevante
3-terEstinzione dell'illecito
4Illeciti disciplinari conseguenti a reato
5Sanzioni
6Ammonimento
7Censura
8Perdita dell'anzianità
9Temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo
10Sospensione dalle funzioni
11Rimozione
12Sanzioni applicabili
13Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari
14Titolarità dell'azione disciplinare
15Termini dell'azione disciplinare
16Indagini nel procedimento disciplinare . Potere di archiviazione
17Chiusura delle indagini
18Discussione nel giudizio disciplinare
19Sentenza disciplinare
20Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale
21Sospensione cautelare obbligatoria
22Sospensione cautelare facoltativa
23Cessazione degli effetti della sospensione cautelare
24Impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura
25Revisione
25-bisCondizioni per la riabilitazione
26Modifiche all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa
27Modifiche all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa
28Modifiche all'articolo 11 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
29Modifiche agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
30Ambito di applicazione
31Abrogazioni
32Decorrenza di efficacia
32-bis Disposizioni transitorie

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, Articolo 23

Articolo 23
Cessazione degli effetti della sospensione cautelare

1. Fatti salvi gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, il magistrato sottoposto a procedimento penale e sospeso in via cautelare, qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore, con attribuzione, nei limiti dei posti vacanti, di funzioni di livello pari a quelle più elevate assegnate ai magistrati che lo seguivano nel ruolo al momento della sospensione cautelare, ad eccezione delle funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità e delle funzioni direttive superiori apicali di legittimità, previa valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate. Qualora non possano essere assegnate funzioni più elevate rispetto a quelle svolte al momento della sospensione, il magistrato è assegnato al posto precedentemente occupato, se vacante; in difetto, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno puo' chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.
2. La sospensione cautelare cessa di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento.