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Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, Articolo 3-ter
Articolo 3-ter
Estinzione dell'illecito
1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.
2. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere applicato una sola volta