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Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, Articolo 24
Articolo 24
Impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura
1. L'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.