Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonchè modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150
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Preambolo
1Doveri del magistrato
2Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni
3Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni
3-bis Condotta disciplinare irrilevante
3-terEstinzione dell'illecito
4Illeciti disciplinari conseguenti a reato
5Sanzioni
6Ammonimento
7Censura
8Perdita dell'anzianità
9Temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo
10Sospensione dalle funzioni
11Rimozione
12Sanzioni applicabili
13Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari
14Titolarità dell'azione disciplinare
15Termini dell'azione disciplinare
16Indagini nel procedimento disciplinare . Potere di archiviazione
17Chiusura delle indagini
18Discussione nel giudizio disciplinare
19Sentenza disciplinare
20Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale
21Sospensione cautelare obbligatoria
22Sospensione cautelare facoltativa
23Cessazione degli effetti della sospensione cautelare
24Impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura
25Revisione
25-bisCondizioni per la riabilitazione
26Modifiche all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa
27Modifiche all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa
28Modifiche all'articolo 11 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
29Modifiche agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
30Ambito di applicazione
31Abrogazioni
32Decorrenza di efficacia
32-bis Disposizioni transitorie

Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, Articolo 3

Articolo 3
Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni

1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;
b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura;
d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e succesive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1;
e) l'ottenere, direttamente o indirettamente,
per sé o per altri,
prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente,
per sé o per altri,
prestititi o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269;
g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;
i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
l) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269.
l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;
l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera l-bis)
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