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Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
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Preambolo
1
Finalità
2
Principi generali
2-bis
Divieto di discriminazione.
3
Soggetti aventi diritto
4
Accertamento dell'handicap
5
Principi generali per i diritti della persona handicappata
6
Prevenzione e diagnosi precoce
7
Cura e riabilitazione
8
Inserimento ed integrazione sociale
9
Servizio di aiuto personale
10
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
11
Soggiorno all'estero per cure
12
Diritto all'educazione e all'istruzione
13
Integrazione scolastica
14
Modalità di attuazione dell'integrazione
15
Gruppi per l'inclusione scolastica
16
Valutazione del rendimento e prove d'esame
17
Formazione professionale
18
Integrazione lavorativa
19
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
20
Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
21
Precedenza nell'assegnazione di sede
22
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
23
Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
24
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
25
Accesso alla informazione e alla comunicazione
26
Mobilità e trasporti collettivi
27
Trasporti individuali
28
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
29
Esercizio del diritto di voto
30
Partecipazione
31
Riserva di alloggi
32
ABROGATO
33
Agevolazioni
34
Protesi e ausili tecnici
35
Ricovero del minore handicappato
36
Aggravamento delle sanzioni penali
37
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
38
Convenzioni
39
Compiti delle regioni
40
Compiti dei comuni
41
Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap
41-bis
Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap
41-ter
Progetti sperimentali.
42
Copertura finanziaria
43
Abrogazioni
44
Entrata in vigore
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 30
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Articolo 44
Articolo 44
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.