Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
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Preambolo
1Finalità
2Principi generali
2-bis Divieto di discriminazione.
3Soggetti aventi diritto
4Accertamento dell'handicap
5Principi generali per i diritti della persona handicappata
6Prevenzione e diagnosi precoce
7Cura e riabilitazione
8Inserimento ed integrazione sociale
9Servizio di aiuto personale
10Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
11Soggiorno all'estero per cure
12Diritto all'educazione e all'istruzione
13Integrazione scolastica
14Modalità di attuazione dell'integrazione
15Gruppi per l'inclusione scolastica
16Valutazione del rendimento e prove d'esame
17Formazione professionale
18Integrazione lavorativa
19Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
20Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
21Precedenza nell'assegnazione di sede
22Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
23Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
24Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
25Accesso alla informazione e alla comunicazione
26Mobilità e trasporti collettivi
27Trasporti individuali
28Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
29Esercizio del diritto di voto
30Partecipazione
31Riserva di alloggi
32ABROGATO
33Agevolazioni
34Protesi e ausili tecnici
35Ricovero del minore handicappato
36Aggravamento delle sanzioni penali
37Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
38Convenzioni
39Compiti delle regioni
40Compiti dei comuni
41Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap
41-bisConferenza nazionale sulle politiche dell'handicap
41-ter Progetti sperimentali.
42Copertura finanziaria
43Abrogazioni
44Entrata in vigore

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Articolo 18

Articolo 18
Integrazione lavorativa

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.