Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
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Preambolo
1Finalità
2Principi generali
2-bis Divieto di discriminazione.
3Soggetti aventi diritto
4Accertamento dell'handicap
5Principi generali per i diritti della persona handicappata
6Prevenzione e diagnosi precoce
7Cura e riabilitazione
8Inserimento ed integrazione sociale
9Servizio di aiuto personale
10Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
11Soggiorno all'estero per cure
12Diritto all'educazione e all'istruzione
13Integrazione scolastica
14Modalità di attuazione dell'integrazione
15Gruppi per l'inclusione scolastica
16Valutazione del rendimento e prove d'esame
17Formazione professionale
18Integrazione lavorativa
19Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
20Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
21Precedenza nell'assegnazione di sede
22Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
23Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
24Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
25Accesso alla informazione e alla comunicazione
26Mobilità e trasporti collettivi
27Trasporti individuali
28Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
29Esercizio del diritto di voto
30Partecipazione
31Riserva di alloggi
32ABROGATO
33Agevolazioni
34Protesi e ausili tecnici
35Ricovero del minore handicappato
36Aggravamento delle sanzioni penali
37Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
38Convenzioni
39Compiti delle regioni
40Compiti dei comuni
41Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap
41-bisConferenza nazionale sulle politiche dell'handicap
41-ter Progetti sperimentali.
42Copertura finanziaria
43Abrogazioni
44Entrata in vigore

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Articolo 41

Articolo 41
Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap

1. Il
Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, coordina
l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilità
. Il concerto con il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilità
è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adotti in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8;
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. (1)
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.
8.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità
, ogni due anni, entro il 15 aprile, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.(5)