Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
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Preambolo
1Finalità
2Principi generali
2-bis Divieto di discriminazione.
3Soggetti aventi diritto
4Accertamento dell'handicap
5Principi generali per i diritti della persona handicappata
6Prevenzione e diagnosi precoce
7Cura e riabilitazione
8Inserimento ed integrazione sociale
9Servizio di aiuto personale
10Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
11Soggiorno all'estero per cure
12Diritto all'educazione e all'istruzione
13Integrazione scolastica
14Modalità di attuazione dell'integrazione
15Gruppi per l'inclusione scolastica
16Valutazione del rendimento e prove d'esame
17Formazione professionale
18Integrazione lavorativa
19Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
20Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
21Precedenza nell'assegnazione di sede
22Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
23Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
24Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
25Accesso alla informazione e alla comunicazione
26Mobilità e trasporti collettivi
27Trasporti individuali
28Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
29Esercizio del diritto di voto
30Partecipazione
31Riserva di alloggi
32ABROGATO
33Agevolazioni
34Protesi e ausili tecnici
35Ricovero del minore handicappato
36Aggravamento delle sanzioni penali
37Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
38Convenzioni
39Compiti delle regioni
40Compiti dei comuni
41Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap
41-bisConferenza nazionale sulle politiche dell'handicap
41-ter Progetti sperimentali.
42Copertura finanziaria
43Abrogazioni
44Entrata in vigore

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Articolo 4

Articolo 4
Accertamento dell'handicap

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. (2) (16) (19)
1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.