Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
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Preambolo
1Finalità
2Principi generali
2-bis Divieto di discriminazione.
3Soggetti aventi diritto
4Accertamento dell'handicap
5Principi generali per i diritti della persona handicappata
6Prevenzione e diagnosi precoce
7Cura e riabilitazione
8Inserimento ed integrazione sociale
9Servizio di aiuto personale
10Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
11Soggiorno all'estero per cure
12Diritto all'educazione e all'istruzione
13Integrazione scolastica
14Modalità di attuazione dell'integrazione
15Gruppi per l'inclusione scolastica
16Valutazione del rendimento e prove d'esame
17Formazione professionale
18Integrazione lavorativa
19Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
20Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
21Precedenza nell'assegnazione di sede
22Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
23Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
24Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
25Accesso alla informazione e alla comunicazione
26Mobilità e trasporti collettivi
27Trasporti individuali
28Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
29Esercizio del diritto di voto
30Partecipazione
31Riserva di alloggi
32ABROGATO
33Agevolazioni
34Protesi e ausili tecnici
35Ricovero del minore handicappato
36Aggravamento delle sanzioni penali
37Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
38Convenzioni
39Compiti delle regioni
40Compiti dei comuni
41Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap
41-bisConferenza nazionale sulle politiche dell'handicap
41-ter Progetti sperimentali.
42Copertura finanziaria
43Abrogazioni
44Entrata in vigore

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Articolo 17

Articolo 17
Formazione professionale

1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifica nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.