Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
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Preambolo
1Finalità
2Principi generali
2-bis Divieto di discriminazione.
3Soggetti aventi diritto
4Accertamento dell'handicap
5Principi generali per i diritti della persona handicappata
6Prevenzione e diagnosi precoce
7Cura e riabilitazione
8Inserimento ed integrazione sociale
9Servizio di aiuto personale
10Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
11Soggiorno all'estero per cure
12Diritto all'educazione e all'istruzione
13Integrazione scolastica
14Modalità di attuazione dell'integrazione
15Gruppi per l'inclusione scolastica
16Valutazione del rendimento e prove d'esame
17Formazione professionale
18Integrazione lavorativa
19Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
20Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
21Precedenza nell'assegnazione di sede
22Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
23Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
24Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
25Accesso alla informazione e alla comunicazione
26Mobilità e trasporti collettivi
27Trasporti individuali
28Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
29Esercizio del diritto di voto
30Partecipazione
31Riserva di alloggi
32ABROGATO
33Agevolazioni
34Protesi e ausili tecnici
35Ricovero del minore handicappato
36Aggravamento delle sanzioni penali
37Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
38Convenzioni
39Compiti delle regioni
40Compiti dei comuni
41Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap
41-bisConferenza nazionale sulle politiche dell'handicap
41-ter Progetti sperimentali.
42Copertura finanziaria
43Abrogazioni
44Entrata in vigore

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Articolo 27

Articolo 27
Trasporti individuali

1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato".
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.