Diritto del minore ad una famiglia
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Legge 4 maggio 1983, n. 184, Articolo 81

Articolo 81


L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:
"L'azione puo' essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore".