Diritto del minore ad una famiglia
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Legge 4 maggio 1983, n. 184, Articolo 78

Articolo 78


Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo".