Diritto del minore ad una famiglia
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Legge 4 maggio 1983, n. 184, Articolo 74

Articolo 74

Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio

nato fuori del matrimonio
non riconosciuto dall'altro genitore.
Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.