Diritto del minore ad una famiglia
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Legge 4 maggio 1983, n. 184, Articolo 14

Articolo 14

1. Il tribunale per i minorenni puo' disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune