Diritto del minore ad una famiglia
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Legge 4 maggio 1983, n. 184, Articolo 57

Articolo 57

Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovra' riguardare in particolare:
a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute,

nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e
l'ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.