Diritto del minore ad una famiglia
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Legge 4 maggio 1983, n. 184, Articolo 77

Articolo 77


Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni giĆ  pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.