Diritto del minore ad una famiglia
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Legge 4 maggio 1983, n. 184, Articolo 62

Articolo 62


L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente:
"ART. 307. - Revoca per indegnità dell'adottante. - Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato".