Diritto del minore ad una famiglia
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Legge 4 maggio 1983, n. 184, Articolo 46

Articolo 46

Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la

responsabilità genitoriale
o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.