Diritto del minore ad una famiglia
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Legge 4 maggio 1983, n. 184, Articolo 50

Articolo 50

Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della

responsabilità genitoriale
, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della
responsabilità genitoriale
sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.