Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
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Legge 13 marzo 1958, n. 250, Articolo 4

Articolo 4


Le Commissioni provinciali e compartimentali, entro i limiti della propria giurisdizione territoriale, hanno i seguenti compiti:
a) stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle cooperative e dalle compagnie e i pescatori autonomi posseggano i requisiti richiesti dall'art. 1 della presente legge;
b) accertare d'ufficio i pescatori autonomi soggetti all'obbligo della presente legge;
c) restituire, entro trenta giorni dalla ricezione, trasmettendone copia agli Istituti assicurativi interessati, gli elenchi con le eventuali variazioni apportatevi e dare nello stesso termine comunicazione ai pescatori autonomi della decisione adottata, trasmettendone copia agli Istituti di assicurazione interessati. Le cooperative e le compagnie daranno comunicazione agli iscritti interessati, entro dieci giorni, delle variazioni contenute negli elenchi con l'indicazione che il termine per presentare ricorso, direttamente alla Commissione, è di venti giorni, termine valevole anche per i pescatori autonomi.
La comunicazione agli iscritti è effettuata a mezzo di raccomandata postale.
Gli elenchi, per la parte non variata, sono definitivi;
d) decidere sui ricorsi presentati, notificandone la decisione, entro trenta giorni dalla loro presentazione, ai pescatori autonomi, alle cooperative, alle compagnie ed agli Istituti di assicurazione interessati;
e) decidere sulle domande d'iscrizione di urgenza, comunicandone l'esito agli interessati ed agli Istituti di assicurazione interessati.