Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
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Legge 13 marzo 1958, n. 250, Articolo 11

Articolo 11


Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidità, vecchiaia, tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si fara' fronte con le seguenti contribuzioni:
a) a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi nella misura indicata, dalle rispettive norme vigenti, ad eccezione di quelle per la assistenza malattia che sono determinate nella misura mensile di lire 600 per ciascun pescatore;
b) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Le rate del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 maturate sino all'entrata in vigore della presente legge sono attribuite per intero al fondo per l'adeguamento delle pensioni. (3)

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