Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
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Legge 13 marzo 1958, n. 250, Articolo 16

Articolo 16


Le persone di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'età di sessanta anni possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, all'atto di entrata in vigore della presente legge, purché possano dimostrare di essere stati pescatori di mestiere almeno nei dieci anni precedenti al compimento del sessantesimo anno di età, versando il solo contributo assicurativo "base" dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia.