Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
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Legge 13 marzo 1958, n. 250, Articolo 15

Articolo 15


Le persone assicurate di cui all'art. 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'età di quarantacinque anni e non quella di sessanta, possono riscattare il periodo scoperto di contribuzione, a partire dal quarantaseiesimo anno di età, versando il solo contributo base dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, purché dimostrino di aver esercitato il mestiere di pescatore durante il periodo per il quale intendono avvalersi della facoltà di riscatto.