Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
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Legge 13 marzo 1958, n. 250, Articolo 10

Articolo 10


Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei pescatori è fissato in lire 400 giornaliere per n. 20 giornate al mese.

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La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della agricoltura e foreste rispettivamente per i pescatori marittimi e per quelli delle acque interne, nonché la Commissione centrale di cui al precedente art. 6.
I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono stabiliti nella misura fissa di lire 1300 mensili, comprensiva del concorso da parte dello Stato di cui al successivo art. 11.