Legge 13 marzo 1958, n. 250, Articolo 13
Articolo 13
L'Istituto nazionale della previdenza sociale ripartisce i contributi riscossi tra gli Istituti assicurativi interessati in base alle disposizioni che saranno impartite, per ogni esercizio finanziario, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.