Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
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Legge 13 marzo 1958, n. 250, Articolo 18

Articolo 18


Le Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'art. 3, ciascuna per la sfera di sua competenza, sono chiamate ad esaminare e conseguentemente a decidere sulla validità dei documenti che ai sensi dei precedenti articoli 14, 15 e 16 i pescatori sono tenuti a presentare per dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere.