Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
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Legge 13 marzo 1958, n. 250, Articolo 17

Articolo 17

Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1960
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