Legge 13 marzo 1958, n. 250, Articolo 17
Articolo 17
Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1960.
Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1960.