Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
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Legge 13 marzo 1958, n. 250, Articolo 14

Articolo 14


Nel primo quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge le persone assicurate di cui all'art. 1 sono ammesse a liquidare la pensione di invalidità, purché abbiano versato almeno cinquantadue contributi settimanali e possano dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di pensione.